Testimonianze di tavolette cuneiformi riguardanti contratti, documenti e disposizioni giudiziarie risalenti al II° e III° millennio a. C., nel mondo sumero.
A Nippur, città santuario sumera situata tra i fiumi Tigri ed Eufrate, una sommità collinare chiamata Tell delle Tavolette, ha rivelato una tra le più antiche testimonianze scritte di riforma sociale e morale attraverso un documento designato come il codice del re Urnammu (2100 a. C.), “ . . . che l'orfano non divenga preda del ricco, che la vedova non divenga preda del ricco, che l'uomo di un siclo non cada preda dell'uomo di una mina (=sessanta sicli)”.
Nel codice sono contenute composizioni di varia natura come poemi mitici e religiosi, canti d'amore, sentenze di tribunale, esercizi scolastici, prescrizioni farmacologiche.
Elaborazione di raccolte giuridiche riconducibili a re di popoli mediorientali come il codice del Re Hammurabi del II° millennio a. C., per i babilonesi.
Il codice del re babilonese Hammurabi si sostanzia in una stele alta m.2,50. Sotto appare un rilievo che rappresenta il sovrano stesso in veste di supplice davanti a Shamash, dio del sole e della giustizia; la stele si svolge in 282 paragrafi nei quali vengono esposti casi di reato contro la proprietà, diritti, adozioni, compravendite, prezzi, salari, prestiti; i reati sono puniti mediante la legge del taglione; la società è divisa in classi: nobili, liberi e schiavi.
Lo statista e legislatore spartano Licurgo del IX° – VIII° sec. a. C. (?) viene raccontato (insieme a Numa Pompilio, il secondo re di Roma) nelle vite parallele di Plutarco per aver dato una costituzione alla sua città Sparta. Attraverso una minuziosa e dettagliata raccolta di leggi siamo informati in maniera completa e vivace della città di Sparta. Tra le fonti che citano esempi di provvedimenti di riordino legislativo operato da Licurgo, Platone nelle Leggi III, 691e fa menzione di un collegio di 28 membri anziani eletto allo scopo di limitare il potere dei re.
Questi esempi mostrano la necessità da parte degli apparati e le classi dirigenti di quei popoli antichi di ricorrere a strumenti e norme di condotta applicabili a casi concreti, senza però dedurne l'esistenza di principi generali.
Manca un sistema unitario dal quale poter trarre la regolamentazione di fatti ed azioni umane.
Non abbiamo esempi di un'elaborazione teorica del materiale giuridico.
Le autorità fonte di emanazione dei provvedimenti si impongono spesso in modo imperativo e talvolta non distinguiamo tra la divinità e il sovrano la fonte stessa.
Nel mondo giuridico romano applicazione della norma preesistente, atta astrattamente a risolvere i casi concreti che si presentavano e interpretazione, in senso stretto, logica, grammaticale, letterale, analogica..., sono stati gli strumenti adottati dal giudice e dal giurista: prassi giudiziaria e giurisprudenza nel corso dei secoli creano e plasmano il diritto romano che noi conosciamo come prodotto vivo e dinamico al servizio di una società in continua evoluzione.
In materia matrimoniale ad esempio la Lex Minicia (Gaio, I, 78) stabiliva una deroga al principio dello ius civile che il figlio nato da due persone che fossero unite senza il vincolo del conubium seguisse la condizione della madre (sempre principio di ius civile: il figlio nato dall'unione di due cittadini romani in conubium seguiva la condizione del padre). Era infatti peregrinus il figlio nato da una unione tra un peregrinus che fosse unito con una cittadina romana senza il vincolo del conubium.
Possiamo notare il rapporto di contrapposizione ed integrazione tra ius civile e ius gentium.
Ius civile, il diritto in vigore in Roma, il diritto della comunità romana, della civitas.
Ius gentium, il complesso di norme che trovano riconoscimento, applicazione e tutela reciproci nel confronto che viene ad instaurarsi tra l'ordinamento romano e una comunità straniera eretta a Stato.
Attraverso lo ius gentium rileviamo lo sforzo di concepire una patria, un terreno comune dove creare, regolare e comporre una molteplicità di relazioni della più varia natura.